Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino o della bambina nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Di seguito spieghiamo come funziona in Italia e in che modo dovrebbe modificarsi con il Family Act.
Come funziona il congedo parentale in Italia?
I congedi di maternità, di paternità e i congedi parentali sono disciplinati dal D. Lgs. 26/3/2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare l’art. 32 stabilisce che nei primi 12 anni di vita del bambino, ciascun genitore abbia il diritto di astenersi per un periodo dal lavoro (in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino).
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi (11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi). Questo periodo complessivo di astensione dal lavoro può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Il diritto di astenersi dal lavoro può essere richiesto:
- dalla madre lavoratrice, finito il periodo di congedo di maternità, per non più di sei mesi che possono essere richiesti in modo continuativo o frazionato;
- dal padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi (continuativi o frazionati);
- nel caso di un solo genitore, può essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Congedo parentale: quanto viene pagato?
A regolare l’aspetto economico del congedo parentale è invece l’art. 34, che stabilisce un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera fino al sesto anno di vita del bambino o della bambina o, in caso di adozione o affidamento, dall’ingresso in famiglia del piccolo o della piccola. L’indennità è prevista per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio.
A partire dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni di età (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) l’indennità pari al 30% della retribuzione è dovuta solo in base a requisiti economici: il reddito individuale del lavoratore o della lavoratrice dovrà essere inferiore a 17.024,48 euro (2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) non è invece prevista alcuna indennità.
I periodi di congedo parentale sono conteggiati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
E in caso di adozione?
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione (nazionale e internazionale), di affidamento e di affidamento preadottivo internazionale. Tuttavia non può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del bambino, entro dodici anni dall’ingresso di quest’ultimo in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’indennità descritta nell’articolo 34 è invece dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Family Act: come cambia il congedo parentale in Italia?
Dal 12 maggio 2022 entra in vigore quello che viene denominato Family Act (legge 7/4/2022 n. 32, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/4/2022) e prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi per:
- il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;
- l’estensione e il riordino dei congedi parentali, di paternità e di maternità;
- il rafforzamento delle misure per incentivare il lavoro femminile e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
- il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani;
- il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari.
Per quanto riguarda i congedi parentali, l’art. 3 dispone che il Governo debba adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione dei congedi. Per fare ciò, il Governo dovrà seguire i seguenti principi e criteri:
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio non superiore a 14 anni;
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con contratti collettivi di lavoro applicati al settore e tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di permessi retribuiti, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio;
- ideare misure che permettano l’estensione dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Per i congedi parentali inoltre il governo dovrà:
- prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista dalla legge vigente;
- favorire l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato all’anzianità lavorativa e di servizio;
- prevedere un periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito con le stesse condizioni ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;
- sancire misure che favoriscano l’estensione del congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Cosa è stato fatto fino ad ora?
Il Governo si è già attivato per adeguarsi agli standard europei predisponendo uno schema di decreto sulla conciliazione vita-lavoro che presto sarà operativo. Il 31 marzo 2022 infatti il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva UE n. 1158 del 2019 «relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza» che è in fase di valutazione da parte delle Commissioni parlamentari e dovrebbe entrare in vigore entro il 2 agosto 2022. Le principali novità del decreto sono le seguenti:
- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e indennizzato al 100%, della durata di 10 giorni lavorativi liberamente fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino;
- per i nuclei familiari monoparentali aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo;
- i congedi parentali coperti dall’indennità del 30% in presenza di due genitori salgono a nove mesi in totale invece degli attuali sei;
- è prevista un’indennità del 30% dello stipendio spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale per il figlio in condizioni di disabilità grave;
- aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale indennizzato;
- viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste;
- è previsto che i datori di lavoro pubblici e privati con accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori caregivers.
Per ulteriori approfondimenti consigliamo di visitare i siti web istituzionali dell’Inps e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.