Quando si sceglie di adottare un bambino, non sempre si conoscono esattamente le tappe del percorso che si sta per intraprendere. Avere chiare le procedure, i tempi indicativi e i costi può aiutare ad affrontare il viaggio verso la genitorialità con maggiore serenità.
In Italia l’adozione è disciplinata da una specifica legge, la numero 184 del 1983, che regola nel dettaglio il procedimento adottivo, i suoi presupposti e gli effetti.
In particolare, secondo l’articolo 1 della legge, «sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».
L’adozione deve essere considerata estremo rimedio, solo quando tutte le misure per sostenere il nucleo familiare siano fallite o non siano attuabili. Dal momento della pronuncia che accerta in via definitiva lo stato di abbandono del bambino, sono interrotti i rapporti giuridici e le relazioni personali con la famiglia di origine.
Per effetto dell’adozione, secondo la legge italiana, il bambino o la bambina adottati acquisiscono lo stato di “figli” degli adottanti, dei quali assumono e trasmettono il cognome. Gli ufficiali di stato civile hanno l’obbligo di rifiutarsi di fornire notizie, informazioni o certificazioni dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa del Tribunale, in casi rari.
La domanda che si pongono coloro che intendono intraprendere il percorso adottivo è «cosa fare per adottare un bambino?». La legge sull’adozione prevede che coloro che intendono adottare facciano domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità a adottare più fratelli oppure anche bambini con disabilità.
Una volta che è stata inoltrata la domanda di adozione, il Tribunale apre la procedura, che inizia con una serie di accertamenti sulla coppia, il contesto di vita e il progetto adottivo.
In particolare, la valutazione compiuta dal Tribunale, con l’ausilio degli operatori psicosociali, è fondata su criteri predittivi oggettivi: gli operatori incontrano diverse volte ciascuno dei membri della coppia, li ascoltano e pongono loro diverse domande, visitando la casa e incontrando gli altri parenti prossimi.
Le indagini, che la legge prescrive siano tempestive e si svolgano entro determinati limiti temporali (non devono durare più di 120 giorni), riguarderanno dunque la capacità di educare il bambino, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per i quali hanno scelto di adottare un bambino.
L’eventuale decreto di inidoneità può essere oggetto di reclamo da parte degli aspiranti genitori adottivi, presso la Corte d’Appello competente.
I requisiti per poter proporre domanda di adozione sono:
Alla stessa coppia sono inoltre consentite più adozioni, anche con atti successivi nel tempo; un criterio preferenziale è aver adottato uno dei fratellini o delle sorelline del bambino che si vorrebbe adottare.
Quando si tratta di adozione, si deve distinguere tra adozione nazionale e internazionale. Chiedersi come adottare un bambino italiano, però, non è la domanda corretta: la distinzione tra le due procedure, infatti, non è riferita alla possibilità di adottare un bambino italiano o un bambino straniero, ma al luogo in cui il bambino si trova. Nell’adozione nazionale, il bambino è dichiarato adottabile da un Tribunale per i minorenni italiano; nel caso invece dell’adozione internazionale, la dichiarazione di adottabilità è emessa dall’autorità competente di un Paese estero. Secondo la nostra legge sull’adozione, i requisiti e il percorso iniziale per adottare sono i medesimi, mentre differiscono in parte la procedura e i costi (in genere, come vedremo, adottare un bambino “italiano” costa meno di quanto costi adottare un bambino proveniente dall’estero).
In entrambi i casi, la coppia di aspiranti genitori deve possedere i requisiti specificati dalla legge sull’adozione.
Il Tribunale per i minorenni valuta con attenzione le domande di adozione nazionale che arrivano e analizza le relazioni dei professionisti che hanno sostenuto i colloqui di indagine con la coppia di aspiranti genitori. Dopo aver individuato la coppia che più corrisponde alle esigenze di uno specifico bambino o bambina in attesa di adozione il Tribunale coinvolgerà i nonni del piccolo, il bambino stesso se ne ha l’età, e il pubblico ministero; al termine di queste procedure, il Tribunale pronuncia l’ordinanza di affido preadottivo, che dura un anno, prorogabile a due nel caso ciò corrisponda all’interesse del bambino.
Non può essere disposto l’affidamento preadottivo di uno solo di più fratellini, salvo che non sussistano gravi motivi. La legge riserva grande importanza all’ascolto del bambino, che è obbligatorio se il piccolo ha più di 12 anni ma è auspicabile anche per quelli di età inferiore, in base alla capacità di comprensione; è poi obbligatorio il consenso all’adozione dei ragazzini di più di 14 anni.
Nel corso del periodo di affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni ha il compito di vigilare sul buon andamento dell’esperienza; ha inoltre la facoltà di disporre interventi di sostegno psicologico e sociale, avvalendosi dei servizi territoriali, e nei casi di «accertate difficoltà» deve convocare, anche separatamente, gli affidatari e il bambino stesso.
Al termine del periodo di affidamento preadottivo, se l’esito è positivo, il Tribunale per i minorenni – sentiti i diversi soggetti coinvolti – pronuncia sentenza di adozione. La sentenza può essere oggetto di impugnazione presso la Corte d’Appello competente, e poi anche eventualmente in Cassazione.
Spesso ci si domanda se e come sia possibile adottare un bambino abbandonato in ospedale: si tratta di bambini che nascono da mamme le quali, per ragioni personali, scelgono di rimanere anonime (in Italia è riconosciuta per legge e tutelata la facoltà di ogni donna di partorire nell’anonimato). Per questi bambini la procedura che conduce all’adottabilità è più snella e veloce, poiché non è necessaria la fase di accertamento dello stato di abbandono: il bambino, appena nato, non ha più legami con i genitori biologici, non noti.
La nascita di figlio da madre che non desidera essere nominata comporta l’obbligo di segnalazione, da parte della struttura sanitaria, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Ciò conduce rapidamente all’instaurazione della procedura di adottabilità. In attesa dell’adozione, il Tribunale potrà disporre ogni provvedimento ritenuto utile per il bambino, come per esempio il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare.
Sarà il Tribunale per i minorenni a scegliere la coppia di genitori adottivi ritenuti più adatti tra coloro che saranno risultati idonei dopo avere presentato la domanda di adozione con disponibilità a adottare un bambino neonato. [1]
Quando si parla di tempi, è bene distinguere tra i tempi dell’adozione nazionale e dell’adozione internazionale. In entrambi i casi, comunque, i tempi di attesa sono variabili ed imprevedibili.
Per l’adozione nazionale, il tempo medio è abbastanza breve, di circa un anno e mezzo dal momento della presentazione della domanda in Tribunale.
Le indagini riguardanti la coppia, lo abbiamo detto, hanno una durata non superiore a 120 giorni. Se il giudice si pronuncia favorevolmente, gli aspiranti genitori vengono inseriti nell’archivio delle coppie idonee a adottare e da questo momento attendono di essere “abbinate” a un bambino dichiarato adottabile.
Se non accade nulla nel corso dei tre anni successivi alla presentazione della domanda, si potrà ripetere l’intero procedimento, presentando una nuova domanda.
Quando il Tribunale per i minorenni abbina un bambino a una coppia adatta, ai coniugi vengono fornite tutte le informazioni sul piccolo, incluse quelle relative al suo stato di salute e, se disponibili, alla sua storia personale; i coniugi possono decidere se continuare o meno nel procedimento adottivo. In caso affermativo, si procede all’incontro tra bambino e possibili genitori, con le modalità e i tempi fissati dal Tribunale e dai servizi sociali che seguono il piccolo.
Dopo un periodo di durata variabile in cui la coppia e il bambino iniziano a conoscersi, si avvia il periodo di affidamento preadottivo. Se tutto è andato bene, dopo tale periodo si avrà la sentenza definitiva di adozione.
Per quanto riguarda i tempi dell’adozione internazionale, variano sensibilmente in base al Paese di provenienza del bambino. Mentre l’iter iniziale del procedimento adottivo è infatti il medesimo dell’adozione nazionale, dopo che il Tribunale ha ritenuto idonea la coppia entra in gioco l’Ente autorizzato che procede all’individuazione del bambino nel Paese di provenienza indicato dagli aspiranti genitori.
In media, il periodo complessivo per il procedimento adottivo è di minimo due anni. I tempi lunghi di attesa dipendono prevalentemente dalle pratiche svolte all’estero: lo Stato di provenienza del bambino è infatti autonomo nel determinare quale piccolo abbinare a ogni coppia – comparando le coppie di tutto il mondo – e nello stabilire i requisiti che le coppie devono avere, anche diversi e talvolta più stringenti rispetto a quelli previsti dalla nostra normativa.
Esiste anche il rischio che una coppia non venga mai presa in considerazione: non a ogni domanda corrisponde un’adozione. In ogni caso, secondo le informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio con riguardo all’adozione internazionale, l’Italia ha il maggior numero di ingressi in Europa ed è seconda nel mondo in termini assoluti.
È difficile quantificare esattamente quanto costa adottare un bambino, poiché le variabili in gioco sono molte, innanzitutto la diversa scelta tra adozione nazionale e internazionale.
Per l’adozione nazionale gli unici costi da sostenere sono quelli relativi alla documentazione da produrre, ed eventualmente all’assistenza legale; per adottare un bambino straniero, invece, i costi possono essere più significativi, e variano in relazione al Paese di provenienza del piccolo. Bisogna includere infatti il reperimento della documentazione necessaria, i viaggi e la permanenza all’estero.
In entrambi i casi, gli aspiranti genitori adottivi devono anzitutto presentare la propria domanda al Tribunale per i minorenni italiano. In concreto, dovranno essere compilati gli appositi moduli e presentati i documenti che sono specificati sul sito Internet del Tribunale; l’assistenza di un avvocato può essere utile.
L’adozione di persona maggiorenne è uno strumento creato per consentire a chi non abbia una discendenza di tramandare il proprio nome e il patrimonio familiare e, più recentemente, è stato utilizzato per soddisfare l’esigenza di dare rilievo anche giuridico al rapporto personale e affettivo che spesso si crea tra un coniuge e il figlio dell’altro coniuge, vedovo o divorziato, o al rapporto creatosi a seguito di un affidamento (non temporaneo) che si è prolungato ma che non può proseguire oltre la maggiore età dell’affidato.
La persona maggiorenne che viene adottata mantiene il proprio cognome originario, ma vi antepone quello della persona che lo adotta. Rimangono vigenti anche tutti i rapporti con la famiglia biologica.
Affinché si possa procedere all’adozione di un maggiorenne devono sussistere alcuni requisiti: il genitore adottivo, che può essere anche un singolo, deve aver compiuto 35 anni e deve superare di almeno diciotto anni l’età della persona da adottare; soltanto in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l’adozione se il genitore adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, ferma restando la necessaria differenza di almeno diciotto anni più della persona da adottare.
Si possono adottare anche più persone, contestualmente o con atti separati. Spetta al giudice la valutazione sulla convenienza dell’adozione per l’adottato, senza che però la legge indichi precisi criteri di giudizio. In ogni caso, si tratta di una valutazione che riguarda, tra l’altro, la persona e il patrimonio dell’adottante, e che deve essere effettuata nonostante il consenso (ovviamente necessario) dei soggetti coinvolti nel procedimento adottivo.
Un ultimo requisito previsto per il genitore adottante riguarda la cittadinanza: può essere cittadino straniero, purché la legge del suo Paese di provenienza preveda l’adozione.
Per quanto riguarda i requisiti della persona da adottare, deve essere maggiorenne e non può essere figlia adottiva di un’altra persona, a meno che si tratti di due coniugi: entrambi, infatti, possono adottare la medesima persona, sia nello stesso momento sia con atti successivi.
La persona adottata, così come il genitore adottante, può essere cittadina straniera, ma non acquisterà automaticamente la cittadinanza italiana.
Per poter procedere con l’adozione di una persona maggiorenne è necessario il consenso della persona adottante, della persona adottata, dei genitori biologici di quest’ultima, dell’eventuale coniuge del genitore adottivo e dei figli maggiorenni. L’assenso è dato quindi anche dai parenti, e costituisce un controllo esterno a tutela della famiglia.