Se i genitori si dividono: i provvedimenti riguardanti i figli

Quali sono i diritti dei figli nel momento in cui i genitori, sposati o meno, decidono di separarsi? Quali i provvedimenti che verranno presi dal Tribunale competente? Vediamolo insieme

Cecilia Fraccaroli , avvocato e mediatrice familiare
Papà che abbraccia felice le figlie

Cosa significa “responsabilità genitoriale”? Nell’ordinamento italiano è un concetto di introduzione relativamente recente, ripreso da fonti internazionali, e costituisce l’evoluzione della tradizionale “potestà dei genitori”; si tratta cioè della responsabilità di crescita dei figli minorenni. I diritti e i doveri connessi alla responsabilità genitoriale sono oggi attribuiti ai genitori non nel loro interesse personale, bensì esclusivamente nell’interesse dei figli: in virtù dell’evoluzione socio-culturale e normativa, l’attenzione si è spostata dal vincolo di sangue all’assunzione di responsabilità. Oggi viene valorizzato l’impegno attivo dei genitori nella crescita dei figli e nella promozione di una loro personalità libera, consapevole e altrettanto responsabile [1] .

Già nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 1959 veniva affermato che il bambino «deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale»; l’enunciazione dei diritti dei bambini avvenuta con la Convenzione di New York del 1989 aveva ulteriormente rafforzato il concetto di “responsabilità” del genitore rispetto a quello di mero “potere” nei confronti dei figli [2] .

A seguito dell’introduzione dell’unicità dello stato di “figlio” – con cui è scomparsa ogni distinzione tra figli nati fuori o dentro il matrimonio – la responsabilità genitoriale attribuita a entrambi i genitori, siano o meno coniugati e conviventi, deve essere esercitata di comune accordo, quantomeno per le scelte più importanti relative alla vita, alla salute e all’educazione dei figli.

I diritti dei figli e dei genitori

Tutti i figli, per il solo fatto di essere stati generati, hanno – nei confronti di entrambi i genitori – una serie di diritti che sono loro riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge: il diritto al mantenimento, all’istruzione, all’educazione, e il diritto a essere assistiti moralmente. I genitori, stabilisce la legge, provvedono ai relativi oneri in proporzione alle rispettive finanze e in base alla loro situazione lavorativa. È importante ricordare che gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli non vengono meno neppure se i genitori sono dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Così come la legge riconosce espressamente i diritti dei figli, a ciascun genitore è riconosciuto il diritto a mantenere, istruire e educare i propri figli: il dovere del genitore, dunque, coincide con un suo stesso diritto.

Il principio cardine: la “bigenitorialità”

Oggi è il Tribunale ordinario competente ad assumere i provvedimenti relativi ai figli in occasione della crisi tra i genitori, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano coniugati, conviventi o meno.

A seguito della riforma della filiazione sopra ricordata, infatti, ai procedimenti di separazione, di divorzio, di nullità e di annullamento del matrimonio, così come ai procedimenti riguardanti figli nati al di fuori del matrimonio, si applicano le stesse disposizioni di legge. La disciplina che regola i rapporti tra i genitori che si dividono e i loro figli è dunque unitaria.

Anzitutto è sancito nel codice civile il noto principio di “bigenitorialità”, ossia il diritto del figlio a che entrambi i genitori partecipino in termini tendenzialmente paritari alla sua cura, educazione e crescita. Si tratta di un criterio fondamentale per l’interpretazione di tutte le norme successive, e in generale è il principio cardine su cui si basano i provvedimenti del Giudice riguardanti tutti i figli minorenni.

Dal 2006 l’affidamento condiviso – inteso come condivisione della responsabilità verso i figli – è diventato la regola generale, e secondo la giurisprudenza non può essere escluso né per l’eventuale conflittualità tra i genitori, né per la distanza oggettiva tra i rispettivi luoghi di residenza. È possibile l’affidamento condiviso, ad esempio, anche per due genitori che vivono in città, o Paesi, diversi. Solo se il Giudice accerta che esistono rischi concreti per il benessere dei figli, può optare per l’affidamento esclusivo a un unico genitore, mentre l’altro sarà comunque coinvolto nelle decisioni più importanti, cioè in genere quelle che riguardano la salute, l’educazione, l’istruzione e la residenza dei figli.

Il Giudice dovrà poi regolamentare l’eventuale residenza prevalente dei figli presso uno dei genitori, oltre che i tempi di frequentazione tra i figli stessi e ciascuno dei genitori. Il principio di bigenitorialità coincide sì con il diritto di ciascun genitore a essere presente in modo significativo nella vita dei figli, ma ciò non comporta necessariamente l’applicazione di un’esatta parità dei tempi di frequentazione: in concreto dovrà tenersi conto delle esigenze di vita sia dei figli sia dei genitori. Così, ad esempio, è sempre possibile che siano stabiliti tempi superiori di permanenza dei figli presso uno dei due genitori, pur nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità.

Come funziona il mantenimento?

Il Giudice, considerando il tempo che ciascun genitore trascorre con i figli e attenendosi al criterio di proporzionalità, decide anche quali saranno le modalità di mantenimento. Le norme di legge prevedono anzitutto il “mantenimento diretto”, che consiste nel soddisfacimento autonomo da parte del genitore dei bisogni dei figli, acquistando personalmente beni e servizi necessari, come ad esempio l’abbigliamento o l’attrezzatura per gli sport: ciò infatti comporta maggiori occasioni di frequentazione, di coinvolgimento e di responsabilizzazione del genitore che non convive con i figli. 

Quando non è possibile, o quando esiste disparità tra le condizioni dei genitori, il Giudice, valutando caso per caso, può stabilire un assegno periodico a carico di uno dei genitori. Si tratta del cosiddetto “mantenimento indiretto”, regolato in base a criteri espressamente individuati nel codice civile. Le spese “straordinarie” per i figli, come quelle scolastiche o sportive, non sono invece comprese nell’assegno periodico, e sono solitamente ripartite tra i genitori secondo una proporzione percentuale. Molti Tribunali, soprattutto quelli delle maggiori città, hanno adottato specifiche linee guida per questo tipo di spese, reperibili anche in Internet. In linea generale, per chiarire molti dubbi pratici, è possibile consultare le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati [3] .

Il mantenimento è dovuto dai genitori anche oltre la maggiore età dei figli, fino alla loro autosufficienza economica: su questo aspetto è intervenuta nell’estate 2020 la Corte di Cassazione, specificando limiti e modalità di tale obbligo.

Il Giudice può inoltre stabilire se e a quale genitore “assegnare” la casa familiare, quando richiesto: si tratta di una decisione presa esclusivamente nell’interesse dei figli, per evitare loro di dover lasciare l’ambiente domestico a cui sono abituati. Di ciò si terrà conto, poi, al momento di regolare i rispettivi obblighi di mantenimento, ad esempio riducendo parzialmente l’assegno versato al genitore che rimane con i figli nella casa familiare.

Decidere in autonomia? Si può

È importante ricordare che i genitori che si separano possono sempre contare sull’autonomia reciproca nel regolamentare i rapporti personali ed economici nei confronti dei figli, entro certi limiti. I Tribunali sono molto favorevoli ad accogliere gli accordi raggiunti tra i genitori. Anche la legge prevede diverse procedure, alle quali possono accedere i genitori o i loro avvocati, volte ad agevolare il raggiungimento di un accordo: tra queste, oltre alla mediazione familiare ‒ che è autonoma dall’ambito giudiziario ‒, vi è la negoziazione assistita: vale sempre la pena di chiedere all’avvocato di fiducia qualche informazione in più a questo riguardo.

Note
[1] Alfredo Carlo Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 213 e ss.
[2] Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, UNICEF, 1991
[3] Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, Consiglio Nazionale Forense, 2017
Bibliografia
  • Silvia Veronesi, La responsabilità genitoriale, Autonomia dei genitori e tutela del minore, Giuffrè, Milano, 2020
Articolo pubblicato il 04/12/2020 e aggiornato il 26/10/2022
Immagine in apertura fizkes / iStock

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